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R.D. 25/07/1904 n. 523Art. 21 Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari od argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il loro territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presunti- va, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso. Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl'interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata. In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il consiglio comunale o rispettivamente il consiglio provinciale, delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte. Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto. Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati. Art. 22 Nel caso di opposizione da parte degli interessati o di negata omologazione, è aperto l'adito al ricorso, se trattasi di consorzio d'interesse comunale, alla giunta provinciale amministrativa, e se trattasi di altro consorzio, al Ministero, che deciderà sentito il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. Il termine perentorio pel ricorso è di trenta giorni dalla data di avviso di cui al precedente articolo. Art. 23 Quando gli interessi di un consorzio si estendono a territori di diverse province, la costituzione di esso è riservata al Ministero, sentiti i rispettivi consigli provinciali. Potrà essere istituito per legge un consorzio generale di più province e di più consorzi speciali che hanno interesse in un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione. Sezione II Organizzazione dei consorzi Art. 24 Ordinato e reso obbligatorio il consorzio, l'assemblea generale degli interessati procede alla nomina di una deputazione o consiglio d'amministrazione ed alla formazione di uno speciale statuto e regolamento, e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici. R.D. 25/07/1904 n. 523 – Testo Unico sulle opere idrauliche. Art. 25 L'assemblea generale potrà demandare le sue attribuzioni ad un consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti. Art. 26 Un consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere e comunque modificare il consorzio stesso. La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio. Art. 27 Trattandosi di opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le province, il consorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso sovraccennato. Le relative deliberazioni sono comunicate al consiglio provinciale ed al Ministero dei lavori pubblici per la loro adesione al chiesto concorso. Qualora il Ministero predetto ed il consorzio provinciale si rifiutino al concorso, il consorzio potrà reclamare al Re, il quale decide sull'avviso del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nei casi in cui è assentito il concorso, il governo e la provincia saranno rappresentati nelle assemblee generali e nei consigli di amministrazione del consorzio, e le deliberazioni che importino spesa non saranno valide senza l'approvazione rispettivamente del prefetto e della deputazione provinciale. Art. 29 I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal consiglio dei delegati nel caso previsto dall'art. 25, coll'approvazione o del prefetto o della deputazione provinciale, quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese. Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del consiglio di amministrazione sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei consigli e giunte comunali, in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti. Art. 30 Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell'art. 18, sarà determinato dal consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla giunta provinciale amministrativa. L'esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria. Art. 31 I consorzi esistenti sono conservati e tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte della loro istituzione. Il governo promuoverà le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere di seconda, terza, quarta e quinta categoria. CAPO III Sezione I Disposizioni speciali per le opere idrauliche di seconda categoria Art. 32 Il contributo annuo, che secondo l'art. 6 le province e gli altri interessati deb- bono pagare in parti uguali allo Stato, per le opere idrauliche di seconda categoria, sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime. Esso sarà determinato con decreto reale, sentiti i consigli provinciali e previo pare- re del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati. Similmente le quote annuali che dovranno pagare i singoli consorzi degli interessati non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati. Tutte le eccedenze cadranno a carico dello Stato. Le rendite patrimoniali dei consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo, a sensi dell'art. 6. Le rendite nuove e nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei consorzi. Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell'amministrazione pubblica nell'esecuzione dei lavori non darà luogo ad alcuna indennità. Art. 33. Le province ed i consorzi interessati alle spese, di cui al precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria. Non esistendo consorzi e finché non siano organizzati a forma di legge, il R.D. 25/07/1904 n. 523 – Testo Unico sulle opere idrauliche. governo ha facoltà di provvedere all'esazione della quota spettante alla massa degli interessati, ripartendola in ragione dell'imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti, a termini dell'art. 175 della legge 20/03/1865 n. 2248 allegato F. Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei consorzi, come nell'articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti ai frontisti stessi od ai terzi. Art. 34. Le disposizioni dell'art. 32 saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l'attivazione della legge 20/03/1865 allegato F. Art. 35. I consorzi istituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l'esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie. Nelle rendite e doti dei consorzi sono compresi prodotti degli argini e golene. Alle rappresentanze di tali consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni, per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato. Sezione II Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria Art. 38. Ai sensi dell'art. 34 della legge 18/05/1989 n. 183 ed in base alla legge 16/12/1993 n. 520, i consorzi idraulici di terza categoria sono soppressi e le disposizioni relative alla loro costituzione sono abrogate. CAPO IV Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle opere pubbliche Art. 57. I progetti per modificazioni di argini e per costruzioni e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque d'interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto. I progetti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d'acqua; quando si tratti di costruire nuovi argini; e infine quando concorrano nella spesa lo Stato o le province. Art. 58. Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di urgenza, per i quali si procederà in conformità di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative. Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime del- l'alveo. Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto con riserva alle parti, che si credessero lese nella esecuzione di tali opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni. Art. 59. Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private, sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione. Allorchè le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali, ad uso strada, o non la eseguissero dopo aver- la assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito. Art. 60 Le rettificazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all'art. 4 ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo; per i fiumi e torrenti, di cui agli artt. 7 e 9, l'autorizzazione sarà data con decreto reale, sentiti previamente gli interessati. Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di R.D. 25/07/1904 n. 523 – Testo Unico sulle opere idrauliche. proprietà private, ferme le cautele e disposizioni stabilite nella legge di espropriazione per utilità pubblica. Art. 61 Il Governo del re stabilisce le norme da osservare nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, e nell'eseguimento dei lavori, così di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e così pure stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato. Art. 62 In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte di argini, di disalveamenti od altri simili disastri chiunque sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa, somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa. In qualunque caso d'urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall'autorità governativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie che verrà loro richiesto. |
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